La volontà alla cremazione e alla destinazione delle proprie ceneri dopo la morte può essere manifestata anche in vita, oltre che con disposizione testamentaria, anche con apposita dichiarazione da presentare all'ufficiale di stato civile ai sensi della Legge regionale 21/10/2011, n. 12, art. 42, com. 3.
I Comuni si dotano di un apposito registro (Legge regionale 21/10/2011, n. 12, art. 42, com. 6) in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:28.08