I degenti in case di riposo sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite la struttura che li ospita, una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:28.08